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L'energia elettrica a costo zero

https://www.gse.it/

25/4/2018

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L’Autorità definisce i nuovi corrispettivi 2018 L’Autorità  di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA, prima AEEGSI) ha pubblicato la delibera 882/2017/R/eel, datata 21 dicembre 2017, che provvede all’aggiornamento, per l’anno 2018, delle tariffe obbligatorie relative ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti finali non domestici, nonché all’aggiornamento delle condizioni economiche per il servizio di connessione alle reti elettriche. In particolare la delibera definisce i nuovi corrispettivi per prelievi di energia reattiva degli utenti BT (>16,5kW) e MT in vigore per l’anno 2018, che sono stati aumentati di circa il 3,5% rispetto a quelli del 2017: Per clienti MT: 0,247 centesimi di euro/kVARh per i consumi di energia reattiva tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva; 0,318 centesimi di euro/kVARh per i consumi di energia reattiva oltre il 75% dell’energia attiva. Per clienti BT: 0,726 centesimi di euro/kVARh per i consumi di energia reattiva tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva; 0,935 centesimi di euro/kVARh per i consumi di energia reattiva oltre il 75% dell’energia attiva. Il valore dei corrispettivi per il rifasamento di bassa e media tensione è infatti fissato di anno in anno dall’ARERA, in funzione del costo di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Fasce orarieEnergia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva
centesimi di euro/kVARh Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva
centesimi di euro/kVARh
Punti di prelievo di clienti finali in media tensione (tensione nominale compresa tra 1 e 35kV)F10,2470,318
F20,2470,318
F30,0000,000
Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione (tensione nominale inferiore a 1kV)F10,7260,935
F20,7260,935
F30,0000,000
Rimangono invariati i vincoli obbligatori fondamentali della delibera AEEG 654/2015: Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d’ora di massimo carico. Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7. Non è consentita l’immissione in rete di potenza reattiva. Nelle fasce F1 e F2 sarà ammesso un assorbimento di energia reattiva non oltre il 33% dell’energia attiva, che corrisponde ad un cosfi pari a 0,95. L’energia reattiva in eccesso sarà fatta pagare in bolletta con penali calcolate sulla base dei nuovi coefficienti. Tali disposizioni per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5kW sono da rispettare per non rischiare la sospensione del servizio. La delibera 882/2017/R/eel dispone inoltre la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la definizione di criteri di regolazione tariffaria di prelievi e immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo in alta e altissima tensione. Sono quindi confermati i corrispettivi già in vigore per prelievi di energia reattiva degli utenti AT e AAT: ovvero 0,860 centesimi di euro/kVARh per i consumi di energia reattiva tra il 50% ed il 75% dell’energia attiva; 1,100 centesimi di euro/kVARh per i consumi di energia reattiva oltre il 75% dell’energia attiva. Gli utenti AT e AAT sono esentati dai vincoli di cui sopra. La Legge di Bilancio 2018 cambia nome all’Autorità per l’energia, includendo competenze anche in materia di rifiuti. Non più Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), ma Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA).​

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20/9/2022 07:28:06 pm

This iss a great post

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    Sono un perito Industriale e sono un appassionato di energia, l'energia in ogni sua espressione mi erotizza, mi fa sognare e mi da l'entusiasmo di coinvolgere chi mi sta intorno ed il Mondo intero.

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